17/05/2018 – La necessità di eliminare le barriere architettoniche consente una deroga alle norme sulle distanze. Lo ha ribadito il Tar Lombardia con la sentenza 809/2018. Le deroghe devono però mantenersi entro determinati limiti. Se, da una parte, è possibile non tenere conto delle distanze indicate dal Piano regolatore generale (Prg), dall’altra bisogna sempre rispettare i paletti del Codice Civile. Distanza tra edifici, le deroghe I giudici hanno affermato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del Dpr 380/2001, dalla Legge 13/1989 e dell’articolo 19 della LR 6/1989, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. È invece obbligatorio il rispetto degli articoli 873 e 907 del codice civile, in base ai quali la distanza tra due edifici o tra un edificio e le vedute di un altro..
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