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16/07/2019 – In vigore dallo scorso 13 luglio il DM 2 luglio 2019 che contiene la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.   Il nuovo provvedimento modifica il precedente DM 28 febbraio 2014 sostituendone integralmente l'allegato.    Prevenzione incendi: le strutture turistiche a cui si applica Il decreto si applica principalmente a: tende da campeggio, aree roulottes e caravan, camper, case mobili, chalet e bungalows.   La classificazione delle strutture è effettuata in base alla loro capacità: – tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (escluse dal nuovo decreto); – tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone; – tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore..
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