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21/10/2019 – Da ieri sono in vigore le modifiche al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) introdotte dal DM 12 aprile 2019.   Le modifiche si applicano alle attività "soggette e non normate", prive di una regola tecnica verticale, ed eliminano il cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.     Prevenzione incendi: le attività interessate Il DM prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi (contenute nel Codice antincendio) si applichino obbligatoriamente (in precedenza era facoltativo) alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di 42 delle 80 attività elencate nell'Allegato I del Dpr 151/2011.    L’obbligo riguarda, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la..
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