20/11/2019 – Si può derogare alle distanze minime tra edifici solo in presenza di un piano particolareggiato che include un insieme di fabbricati che, dal punto di vista dell’assetto urbano, possono essere considerati come un’unica costruzione. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 29867/2019. Distanze minime, il caso La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra due soggetti che, dopo aver ottenuto i permessi necessari, avevano ampliato gli edifici di loro proprietà. Secondo uno dei proprietari, l’altro aveva realizzato una sopraelevazione senza rispettare la distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate. A detta del responsabile della sopraelevazione, per la realizzazione degli interventi i due proprietari avevano inizialmente presentato un progetto unitario. A suo avviso, quindi, sarebbe stato possibile derogare alla distanza minima di 10 metri ai sensi dell’articolo 9 del DM 1444/1968,..
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