20/12/2019 – Da domani entrano in vigore le disposizioni antincendio per gli impianti termici di portata complessiva superiore a 35 kW, come ad esempio le centrali termiche per il riscaldamento di condomìni e scuole, come previsto dal DM 8 novembre 2019 che ha modificato il DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici. Antincendio impianti termici: l’applicazione della norma Le disposizioni contenute nel DM 8 novembre 2019 si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie. Più..
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