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22/07/2020 – Un condomino può realizzare a proprie spese interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.   Lo prevede l’articolo 10, comma 3, del DL Semplificazioni, facendo riferimento agli interventi per il miglioramento energetico e sismico e per l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè quelli che beneficiano del superbonus 110%, e ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche discilpinati dalla Legge 13 del 9 gennaio 1989.   Superbonus 110%, intervenire a proprie spese in condominio Questo significa che, nei casi in cui il condominio non raggiunga l’intesa per eseguire lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o..
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