30/03/2020 – Nei concorsi di idee, le offerte non devono essere dettagliate. È sufficiente che rappresentino delle proposte ideative e, in ogni caso, non si può andare oltre il livello di dettaglio previsto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono le conclusioni cui è giunto il Tar Molise con la sentenza 91/2020. Concorso di idee, il caso Un Comune aveva bandito una procedura aperta in unico grado per l’aggiudicazione del Concorso di idee denominato “Scuole Sicure” per la progettazione di scuole innovative. Successivamente era stato pubblicato il bando per l'acquisizione di tre proposte progettuali relative alla realizzazione dei lavori. Al vincitore sarebbe stato riconosciuto un premio di 3mila euro e, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase..
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