08/07/2020 – “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”. Sarà questo il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), modificato dal DL Semplificazioni approvato ‘salvo intese’ dal Consiglio dei Ministri. Ad oggi, infatti, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE prevede che, “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima..
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