16/11/2018 – Gli edifici separati da una via pubblica non devono rispettare le norme sulle distanze legali. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 27364/2018. I giudici hanno chiarito che la stessa regola vale nel caso in cui gli edifici siano separati da un vicolo cieco o da una strada privata, che però viene utilizzata al servizio della viabilità pubblica. Distanze tra edifici, la normativa Come ricordato dalla Cassazione, in base all’articolo 879 del Codice Civile, sono esonerate dal rispetto delle distanze legali le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche o con strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio. Non è infatti la proprietà della via a determinare se bisogna rispettare il limite delle distanze legali, ma l’uso concreto che la collettività fa della strada. La norma del Codice Civile, ha chiarito la Cassazione, prevale sulle..
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