26/09/2019 – Per pareti finestrate devono intendersi quelle munite di qualsiasi tipo di apertura. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 6136/2019 ha ribadito che le norme sulle distanze tra edifici sono inderogabili e non possono essere interpretate in modo discrezionale. Distanze tra edifici, il caso A seguito del crollo di un compendio immobiliare e alla conseguente inagibilità di alcuni esercizi commerciali, il Comune aveva consentito, in via derogatoria e temporanea, l’edificazione di un chiosco, di superficie pari a 24 metri quadri, per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Alcuni residenti della zona si erano opposti. Tra i motivi di disturbo, lamentavano la distanza troppo ravvicinata tra la nuova struttura e la parete finestrata della loro abitazione, nonché l’ostruzione della vista del mare. Il chiosco era stato realizzato con materiali leggeri e strutture amovibili e poi rimosso sei..
Continua a leggere su Edilportale.com
Commenti recenti