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12/11/2019 – In Italia, ogni operatore economico che intende partecipare a procedure di affidamento dei contratti pubblici è consapevole di dover possedere e rispettare i requisiti previsti dall’art. 45 del Dlgs 50/2016, il Codice Appalti, e, nel caso di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, quelli definiti dall’art. 46 del Codice nonché dal Dm 263/2016 “Requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” Sul tema “operatore economico” l’Italia è stata già bacchettata dalla Corte di Giustizia Europea che con la sentenza in causa C – 305/2008 invitava il legislatore a rivedere la nozione stessa di “operatore economico” prevista nel Dlgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Infatti, il concetto di “operatore economico”, così..
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