18/01/2018 – Il permesso di costruire diviene efficace già al momento del suo rilascio, anche se non viene ritirato materialmente dal destinatario. A ricordarlo il TAR della Lombardia nella sentenza 2173/2017 in cui ha accolto il ricorso proposto contro l’ordinanza con cui il Comune di Merate (LC) aveva ingiunto al proprietario di un edificio di demolirlo per non aver ritirato il permesso di costruire (PdC). Secondo il Comune, infatti, il mancato ritiro del PdC avrebbe comportato la decadenza del titolo edilizio. Validità del permesso di costruire I giudici hanno sottolineato che l’art.15 del DPR 380/2001, dopo aver stabilito che il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e che quello di ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio lavori, dispone che la mancata osservanza di tali termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire. Tuttavia,..
Continua a leggere su Edilportale.com
Commenti recenti