04/01/2018 – L’installazione di una pergotenda normalmente rientra tra le attività di edilizia libera, ma le cose cambiano se la struttura ha grandi dimensioni e se ne fa un utilizzo duraturo nel tempo. È questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza 12632/2017. Pergotenda: quando serve il permesso di costruire I giudici hanno sottolineato che la pergotenda “è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini)”. Per la sua consistenza e le caratteristiche costruttive, non è “un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”. Questo perché, ha spiegato il Tar, in base agli articoli 3 e 10 del Dpr 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura leggera, destinata ad..
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