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28/07/2023 – “La ripartizione delle spese di manutenzione proporzionate all’uso delle cose comuni o correlate all’utilità che se ne tragga non si giustifica, infatti, con riferimento a quelle parti, come il tetto (o la facciata), che costituiscono le strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e che sono destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata le varie unità immobiliari dell’edificio” (C. di Cassazione Sent. N. 24927/2019).   Così la Suprema Corte di Cassazione statuiva in tema di lavori sul tetto condominiale nell’anno 2019.   Ebbene, tale decisione è stata recentemente richiamata da una sentenza emessa dal Tribunale di Roma che ha destato non poca curiosità nel mondo giuridico e, più precisamente, la n. 8092 del 24 Maggio 2023. La decisione richiamata è da co…Continua a leggere su Edilportale.com

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