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02/03/2020 – È noto che per le opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo è possibile richiedere la sanatoria, in virtù dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Ma cosa accade se gli interventi abusivi sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico?   La giurisprudenza, dopo numerose pronunce, si è attestata più volte nella conclusione per cui, a partire dall’entrata in vigore del Decreto correttivo (Dlgs 157/2006), fuori dai casi previsti dall’art.167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica è da ritenersi inammissibile e l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Il reato paesaggistico ha rilevanza penale e le relative conseguenze..
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