1/05/2018 – La sospensione dall’esercizio della professione di ingegnere o architetto non fa perdere il diritto al trattamento pensionistico. Questa la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 10281/2018. Professionisti, contributi pagati anche nel periodo di sospensione La Cassazione ha affermato che durante la sospensione non vengono meno i requisiti di iscrizione a Inarcassa, cioè l’esercizio della professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Albo, il possesso della partita Iva, la mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatoria come conseguenza di un rapporto di lavoro dipendente e il mancato esercizio di altre attività non riconducibili a quella per cui il professionista è iscritto all’Albo professionale. La sospensione dall’esercizio della professione, ha aggiunto la Cassazione, non ha gli stessi effetti della cancellazione dall'Albo. Allo stesso tempo,..
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