26/04/2019 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 aprile 2019 che modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015). Il decreto non è operativo da subito ma prevede 180 giorni di tempo per l’entrata in vigore, cioè il 21 ottobre 2019. Ci sarà, quindi, tempo per familiarizzare con le nuove procedure. Prevenzione incendi: ecco le modifiche al Codice Il DM prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività elencate nell'Allegato I del Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività definite "soggette e non normate". L’obbligo riguarda, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici. Soggetti..
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